Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva
reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere
dalla data della condanna definitiva per la prima violazione[Nota1].
[Nota1]La Corte costituzionale, con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 264. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 13-18 aprile 2000, n. 106. Uff. 26 aprile 2000, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione.